Mezzi di prova - mezzi di ricerca - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - in genere – dichiarazioni accusatorie ed autoaccusatorie – valenza probatoria piena – configurabilità – condizioni.
Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata dalla competente Autorità giudiziaria sono utilizzabili nel procedimento disciplinare sportivo ed hanno piena valenza probatoria, restando implicita la necessità di una attenta lettura delle conversazioni intercettate e l’esigenza di una meditata valutazione delle stesse nell’ambito del contesto logico-temporale nel quale esse si inseriscono, allo scopo di raggiungere una organica rappresentazione dei fatti sottoposti a giudizio.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 55/CFA/2019-2020/D
Presidente: Torsello
Relatore: Sferrazza
Riferimenti normativi: art. 57 CGS;
Articoli
Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.