Illecito sportivo – obbligo di denuncia - artt. 30, comma 7, CGS – principi generali

In tema di obbligo di denuncia sono stati enunciati i seguenti principi: - colui che pur non ponendo in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, è a conoscenza («in qualunque modo») che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine, ha l’obbligo di denunziare i fatti alla Procura federale e, in difetto, rimane soggetto alla sanzione disciplinare relativa alla omissione di cui trattasi, seppur non risponde dell’illecito sportivo a titolo principale (CGF n. 93-2013/2014; CFA n. 5-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019); - l’obbligo di denuncia sorge non appena il tesserato venga a sapere che stia per essere (o sia stato già realizzato) un illecito sportivo; in tale prospettiva, ai fini dell’integrazione degli estremi della violazione è sufficiente che i tesserati abbiano avuto rapporti con persone che anche solo “stiano per porre in essere” gli atti indicati al comma 1 (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004; CGF n. 93-2013/2014; CFA n. 5-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019); - la violazione presuppone in ogni caso che un illecito sia stato consumato o sia in corso: cioè un illecito determinato o determinabile (CAF, C.U. n 7/C del 9 settembre 2004; CGF n. 93-2013/2014; CFA n. 5-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019); - altro presupposto imprescindibile è l’effettiva conoscenza dell’illecito o del suo tentativo (CGF n. 93-2013/2014; CFA n. 5-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019); - l’obbligo di denuncia trova causa non già nella semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il fumus di un comportamento (“atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”) riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere: “siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti”) (CGF n. 93-2013/2014; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019); - la ratio e la lettera della norma sono chiare nell’escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali (CD c/o LNP, C.U. n. 198 del 9 giugno 1980; CGF n. 93-2013/2014; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019); - affinché possa dirsi integrata la fattispecie dell’omessa denuncia si rende necessaria l’esistenza di una percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo di riferimento; al contrario non sarebbe sufficiente, ai fini dell’affermazione di responsabilità per la violazione, un semplice sospetto o un mero presentimento (CGF n. 93-2013/2014; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019); - l’incolpato, per rispondere della violazione dell’obbligo di denuncia, deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti illecito disciplinare, ma anche averne colto la loro antigiuridicità e il relativo disvalore sportivo; è quindi necessario ma anche sufficiente, che «l’agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l’antigiuridicità» (TNAS, 12 ottobre 2012, lodo “Portanova”; CGF n. 129-2013/2014; CFA n. 5-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 55/CFA/2019-2020/E

Presidente: Torsello

Relatore: Sferrazza

Riferimenti normativi: art. 30, comma 1, CGS; art. 30, comma 7, CGS;

Articoli

1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m).
5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.
6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.
7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.

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