Calciatore - tesseramento – art. 36 ss - documentazione - modalità di custodia – verifica della regolarita’ – soggetto cui compete.
In tema di tesseramento, è onere della parte che vi provvede, da un lato, verificare, con la necessaria attenzione, ogni singola posizione ai fini della corretta istruzione della relativa pratica, dall’altro, custodire - allo scopo di consentire successive, eventuali verifiche - la documentazione a suo tempo inviata. (In motivazione la Corte ha chiarito che la custodia della relativa documentazione, che può avvenire anche con “modalità telematiche”, non compete certamente all’Organo chiamato a verificare la regolarità del tesseramento e, meno che mai, alla Procura federale).
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 56/CFA/2019-2020/A
Presidente: Sica
Relatore: Correale
Riferimenti normativi: art. 36 CGS;
Articoli
Art. 36 - Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara
1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;*
b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.*
2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:
a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;*
b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.*
* comma 1, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: “a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;”
* comma 1, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: “b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.”
*comma 2, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: “a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;”
* comma 2, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: “b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.”