Corte federale d’appello – eccezioni procedimentali - tempestività – decadenza – fattispecie

In applicazione del principio in base al quale “i giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale”, la parte non può attendere la conclusione del primo grado del procedimento per proporre eccezioni che avrebbe potuto già sollevare partecipando all’udienza a cui sia stata regolarmente e ritualmente convocata. (Fattispecie nella quale, benché risultasse agli atti che la comunicazione di “conclusioni indagini” e, soprattutto, quella di convocazione per la trattazione dinanzi al Tribunale Federale si erano ritualmente perfezionate, solo in grado di appello era stata eccepita la mancata prova della comunicazione dell’atto di deferimento. In merito la Corte ha osservato che nessuna sanzione di nullità o, addirittura, di inesistenza, è prevista dal CGS - per il caso sopra illustrato - nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva o federale; ciò a maggior ragione in quanto la società reclamante avrebbe potuto comunque partecipare al procedimento di primo grado e, in quella sede, verificare i depositi documentali ed eventualmente eccepire la carenza suddetta, rilevata, invece, come premesso, solo nel giudizio di reclamo).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 56/CFA/2019-2020/B

Presidente: Sica

Relatore: Correale

Riferimenti normativi: art. 44, comma 2, CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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