Procedimento disciplinare – sanzioni – penalizzazione della società in termini di punteggio – campionato di riferimento – regola ed eccezione.

La sanzione della penalizzazione di punteggio deve essere di regola scontata nel campionato nel quale la condotta sanzionata è stata tenuta. Eccezionalmente e previa adeguata giustificazione motivazionale, essa può essere scontata in altro campionato. Invero, il principio della effettiva afflittività della sanzione può correttamente essere invocato per giustificare tale eccezione, con conseguente applicazione della stessa nel campionato in corso (e non in quello in cui la condotta è stata posta in essere), atteso che, nel vigente ordinamento sportivo, è del tutto irrilevante la posizione di società “terze”, le quali potrebbero indirettamente beneficiare dell’applicazione alle loro avversarie di sanzioni di qualunque tipo. (CFA n. 44/2019-2020)

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 56/CFA/2019-2020/C

Presidente: Sica

Relatore: Correale

Riferimenti normativi: art. 8, comma 1, lett. g), CGS;

Articoli

  1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
  2. a) ammonizione;
  3. b) ammenda;
  4. c) ammenda con diffida;
  5. d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
  6. e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
  7. f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
  8. g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
  9. h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
  10. i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
  11. l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
  12. m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
  13. n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
  14. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.

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