Corte federale d’appello – revocazione e revisione - art. 63 CGS – rispetto del principio del contraddittorio – necessità - 49, comma 4, CGS - art. 101, comma 2, CGS

Il nuovo Codice, rispetto a quello previgente, ha ancora più enfatizzato la “giurisdizionalizzazione” dei procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva (in tal senso v. CFA, SS.UU, n. 30/2019-2020; CFA, Sezione I, n. 17/2020/2021). Nell’individuare i principi ispiratori del procedimento, l’art. 44, comma 1 – corrispondente, nel suo contenuto, all’art. 2, comma 2, del CGS del CONI - dispone, pertanto, che “Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. La volontà del legislatore sportivo di assicurare le garanzie proprie dell’attività giurisdizionale ed in particolare, del contraddittorio, è tradotta in atto dall’art. 49, comma 4, del CGS (Norme generali del procedimento) che, con disposizione inequivoca, dispone che copia della dichiarazione con la quale viene preannunziato il ricorso o il reclamo e “copia del reclamo stesso deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte”. Tali disposizioni rappresentano la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella carta costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale - ai fini della regolare costituzione del contraddittorio - di tutte le parti interessate all’esito del giudizio (in tal senso, Collegio di Garanzia n. 39 del 2018). Nell’ambito del sistema di giustizia amministrativa, analogo principio è fissato dall’art. 2, comma 1, del CPA mentre, per quanto riguarda il giudizio civile, è sufficiente il richiamo dell’art. 101, primo comma, cpc. A tali principi non sfugge la proposizione del ricorso per revocazione o revisione presentato ai sensi dell’art. 63 del Codice di Giustizia sportiva vigente, cui si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello (così, art. 63, comma 5, del CGS). Viene, pertanto, ulteriormente in considerazione l’art. 101, comma 2, del CGS, secondo cui il reclamo, una volta depositato unitamente al contributo a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte federale di appello, “deve” essere “trasmesso alla controparte”, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. Alla luce di quanto sopra, la revocazione, quale mezzo (sia pure straordinario), di impugnazione, è soggetta alle medesime regole che impongono il rispetto del principio del contraddittorio nel caso di proposizioni di reclami di primo e di secondo grado. La garanzia del contraddittorio, infatti, va assicurata durante tutto lo svolgimento del giudizio in quanto, in ciascuna fase, le parti hanno diritto ad una partecipazione effettiva, in modo da poter influire, in concreto, sul relativo esito.

Stagione: 2020-2021

Numero: N. 56/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 44, comma 1, CGS; art. 2, comma 2, CGS CONI; art. 49, comma 4, terzo periodo, CGS; art. 63 CGS; art. 101, comma 2, CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.
3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo:
a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice.
4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.
6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.
8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.
9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.
10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.
12. II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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