CALCIATORE – PREMIO ALLA CARRIERA - ART. 99-BIS NOIF – PRESUPPOSTO - CALCIATORE CHE SIA STATO TESSERATO ALMENO PER LA STAGIONE SPORTIVA INIZIATA NELL’ANNO IN CUI HA COMPIUTO 12 ANNI DI ETÀ – INTERPRETAZIONE - STAGIONE SPORTIVA GIÀ INIZIATA NELL’ANNO IN CUI HA COMPIUTO 12 ANNI DI ETÀ - SPETTA
Ai sensi dell’art. 99 bis delle NOIF, il premio alla carriera spetta anche per la stagione sportiva già iniziata alla data del compimento del dodicesimo compleanno (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. n. 71/2019-2020, confermata da Collegio di Garanzia dello Sport n.64/2020). Sul piano dell’interpretazione letterale, l’utilizzo del participio passato del verbo (“iniziata”) consente di ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento alla stagione sportiva già in corso al momento del compimento del dodicesimo anno di età e che pertanto la consecutio temporum tra i due momenti è nel senso che l’inizio della stagione precede il compimento del dodicesimo anno e non viceversa. Se il legislatore avesse voluto fare riferimento alla stagione sportiva successiva alla data del dodicesimo compleanno avrebbe evidentemente fatto ricorso all’indicativo presente (usando l’espressione “che inizia”). Alla medesima conclusione conduce l’analisi della ratio della norma in esame in quanto il premio alla carriera ha la funzione di incentivare lo sviluppo dei settori giovanili, attraverso un contributo di natura solidaristica dovuto alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che hanno la funzione di formare i giovani calciatori ed ha l’obiettivo di stimolare la crescita e lo sviluppo delle scuole di formazione e di elevare la qualità dei calciatori, spingendo le società dilettantistiche ad investire sui giovani. Pertanto, la soluzione interpretativa elaborata dalla giurisprudenza è pienamente coerente con la suddetta ratio della norma incentrata sulla finalità di contribuire allo sviluppo del movimento calcistico. La diversa interpretazione restrittiva non appare coerente con la logica e le finalità dell’istituto in quanto è del tutto ragionevole che anche l’attività formativa che precede il dodicesimo compleanno, purché nell’ambito della medesima stagione sportiva, venga remunerata con il premio. Peraltro l’interpretazione restrittiva comporta che il premio sia riconosciuto o meno, a seconda della data di nascita del calciatore (se anteriore o successiva all’inizio della stagione calcistica in questione) il che non appare coerente con la ratio dell’istituto che è quella di remunerare l’attività formativa che decorre dalla stagione sportiva nel corso della quale il giovane compie dodici anni. Non si ravvisano pertanto argomenti per discostarsi dall’interpretazione che risulta essere più aderente alla finalità di tutela e promozione dell’attività formativa svolta dalle società dilettantistiche e che collega il requisito anagrafico alla stagione sportiva in corso nel momento in cui il calciatore ha compiuto il dodicesimo anno di età essendo questa l’interpretazione più idonea a garantire lo sviluppo del settore giovanile e più rispondente al principio solidaristico nei rapporti tra società dilettantistiche e professionistiche.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 56/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Sclafani
Riferimenti normativi: art. 99-bis, NOIF;