Illecito sportivo – prova – standard probatorio – inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio - superiore alla semplice valutazione di probabilità

La prova della commissione dell’illecito si deve “attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità”, ancorché “inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio”, e deve dunque consistere in una “ragionevole certezza” (Sezioni Unite CFA, decisione n. 19 del 21 settembre 2020) che qui non si ritiene sussistere.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 57/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: La Greca

Riferimenti normativi: art. 44 CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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