Corte federale d’appello – reclamo – presentazione – effetti – delimitazione del thema decidendum – ulteriori memorie della parte reclamante – impossibilità di ampliare il thema decidendum
L’art. 106, comma 1, CGS prevede, che “ La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati”, con ciò incontestabilmente attribuendo, coerentemente con basilari principi processuali correlati alla natura impugnatoria del gravame in questione, al solo reclamo il compito di veicolare (con le modalità temporali e procedurali prescritte dall’art. 101, comma 2 CGS) alla cognizione della Corte federale di appello i motivi di censura avverso le decisioni assunte dal Tribunale Federale e, al contempo, escludendo qualsiasi ampliamento del thema decidendum per il tramite di altri ed ulteriori atti processuali, non fosse altro che perché proposti in violazione del termine decadenziale stabilito per la formulazione del reclamo.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 57/CFA/2021-2022/A
Presidente: Lipari
Relatore: Vitale
Riferimenti normativi: art. 106, comma 1, CGS;
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Art. 106 - Pronuncia della Corte federale di appello
1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.