VINCOLO DI GIUSTIZIA – ART. 34 CGS – SANZIONI ALLA SOCIETÀ – PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA – SANZIONE AL DI SOTTO DEL MINIMO EDITTALE - IMPOSSIBILITÀ
In vaso di violazione del vincolo di giustizia, con specifico riguardo alla penalizzazione in classifica inflitta alla Società, deve escludersi, in linea con la decisione S.U. 0073-CFA/2021-2022, un libero ed arbitrario potere del giudice nella commisurazione della sanzione al di sotto del minimo, tenuto conto che l’esercizio di siffatto potere riduttivo deve ritenersi precluso dall’esigenza di garantire la regolarità del campionato, nell’interesse delle altre società che ad esso partecipano e sulle quali la richiesta di rideterminare discrezionalmente la penalizzazione in misura inferiore al minimo edittale finirebbe per incidere. Il carattere tassativo della previsione nell’indicazione del quantum minimo delle sanzioni scolpisce nitidamente il contenuto dell’obbligo decisorio sul punto, al quale il giudice non può sottrarsi, a fronte dell’effettiva violazione della fattispecie astratta nella sua completa materialità.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 57/CFA/2022-2023/D
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 34 CGS;
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Art. 34 - Violazione del vincolo di giustizia
1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2 dello Statuto, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione o alla violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori: alla penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; alla inibizione o squalifica non inferiore a sei mesi per i calciatori e per gli allenatori nonché ad un anno per tutte le altre persone fisiche.
2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in aggiunta alle sanzioni indicate al comma 1, deve essere irrogata una ammenda nelle seguenti misure:
a) da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A;
b) da euro 15.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B;
c) da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C;
d) da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le altre società;
e) da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le persone fisiche appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B;
f) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 per le persone fisiche appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico;
g) da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico.
3. Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli organi di giustizia sportiva o devolute all’arbitrato, si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 nella misura del doppio.