Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - 123, comma 2, del CGS – Avviso della conclusione delle indagini – deposito presso la segreteria della Procura federale – estrazione copia – onere della parte - invio telematico dei documenti - mera agevolazione

Sulla base del tenore testuale dell'art. 123, comma 2, del CGS, l'obbligo posto a carico della Procura Federale è solo quello di mettere a disposizione gli atti di indagine mediante il "deposito" degli stessi presso la Segreteria, mentre è onere della parte richiedere l'estrazione di copia entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di conclusione suddetta. Pertanto, l'invio telematico dei documenti dietro richiesta della difesa dell'interessato costituisce una mera agevolazione dell'ostensione degli atti del procedimento che, qualora, risulti manifestamente incompleta per un evidente errore materiale, può essere superata, in base ai principi di buona fede e lealtà processuale, o rinnovando la medesima istanza di invio telematico, ovvero, richiedendo di prendere personalmente visione degli atti di indagine e di estrarne copia direttamente presso la Segreteria dell'organo inquirente, come prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva. Ciò, del resto, risulta conforme agli avvisi in ordine alle facoltà esercitabili dai "soggetti sottoposti alle indagini" espressamente contenuti anche nell'atto conclusivo delle indagini inviato agli odierni ricorrenti, fra le quali, per l'appunto, vi era quella "di chiedere copia degli atti del procedimento", ovvero "di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti nel termine di quindici giorni dalla notifica" della comunicazione di conclusione medesima. Né può rilevare in senso contrario la recente decisione di questa Corte di cui al C.U. 34/CFA del 18 dicembre 2019, giacché la fattispecie considerata in quel giudizio era completamente eterogenea, riguardando un'ipotesi di inesistenza assoluta di contraddittorio a causa dell'omessa comunicazione, al calciatore incolpato, sia dell'avviso di conclusione delle indagini, sia dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale Federale Territoriale. Pertanto l'omesso invio degli atti del procedimento puntualmente richiamati nell'avviso di conclusione delle indagini, in quanto riconoscibile con l'ordinaria diligenza e superabile senza alcun aggravamento procedimentale, non è idoneo a violare la garanzia difensiva prevista dall'art. 123 CGS.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 58/CFA/2019-2020/A

Presidente: Torsello

Relatore: Coppari

Riferimenti normativi: 123, comma 2, CGS

Articoli

1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

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