Mezzi di prova – art. 57 CGS - principio del libero convincimento del giudice

L’ordinamento sportivo non prevede né un regime di prova legale, né alcuna gerarchia tra le fonti di prova, ma si basa sul principio del libero convincimento del giudicante, il quale deve poi dare, in sede di motivazione, adeguata giustificazione delle sue decisioni (CFA, SS.UU. n. 51/2019-2020). Pertanto, oltre ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e ai relativi eventuali supplementi, sono liberamente valutabili tutti gli atti di indagine compiuti dalla Procura federale. Ne consegue che, per il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro e/o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori, ciò non sta affatto a significare che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 58/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: Fumo

Riferimenti normativi: art. 57 CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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