Corte federale d’appello – art. 100, comma 2 - assistenza del difensore – necessità

Nei procedimenti innanzi alla Corte federale d’appello, le parti - salva diversa disposizione dello statuto - non possono stare in giudizio personalmente, essendo viceversa necessario il ministero di un difensore. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal legale rappresentante di una società sportiva, che non si sia avvalso del patrocinio di un difensore.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 59/CFA/2019-2020/A

Presidente: Torsello

Relatore: Correale

Riferimenti normativi: art. 100, comma 2, CGS

Articoli

1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:
a) con reclamo della parte;
b) con reclamo della Procura federale avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti;
c) con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell’AIA.
2. Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.

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