Corte federale d’appello – assistenza del difensore – art. 100, comma 2, CGS - necessità
Ai sensi dell’art. 100, comma 2, del CGS vigente, il quale dispone che le parti non possono stare in giudizio innanzi alla Corte federale di appello se non con il ministero di un difensore. Tale disposizione, come anche ribadito da questa Corte - Sezione III con decisione 8 gennaio 2020 n. 42/2019, “va interpretata nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore) siano condizioni di ammissibilità”. Un ulteriore supporto interpretativo si ricava dall’art 30, comma 3, lettera f), CGS CONI, il quale stabilisce che il ricorso deve contenere la sottoscrizione del difensore con l’indicazione della procura (Collegio di garanzia dello sport - CONI, decisione 16 marzo 2018, n. 24).
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 59/CFA/2020-2021/A
Presidente: Cirillo
Relatore: Toscano
Riferimenti normativi: art. 100, comma 2, CGS;
Articoli
Art. 100 - Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello
1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:
a) con reclamo della parte;
b) con reclamo della Procura federale avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti;
c) con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell’AIA.
2. Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.