ARBITRI E UFFICIALI DI GARA – ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI-AIA – RIAMMISSIONE – INTERVENTO DEL PRESIDENTE AIA – SOLO SE IL PARERE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SIA NEGATIVO
Ai sensi dell’art. 8, comma 6, lett. o), del regolamento dell’AIA il Presidente dell’AIA “su richiesta scritta e motivata dell’interessato, acquisito il preventivo parere favorevole motivato in forma scritta del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente, provvede alla riammissione nell’AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera e dal ritiro tessera disciplinare; in caso di parere sfavorevole del Presidente della Sezione alla richiesta di riammissione, ogni decisione, valutate le oggettive motivazioni del detto parere, spetta al Presidente nazionale, che delibera con provvedimento motivato; il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità associativa, è subordinato alla partecipazione, da parte degli interessati, ad un corso di aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico dell’AIA”. La norma prevede, quindi, che il Presidente dell’AIA intervenga con una valutazione di merito solo nel caso in cui il parere del Presidente della sezione locale sia negativo, mentre nel caso in cui il detto parere sia favorevole, il suo intervento è di mero recepimento e si esprime mediante la riammissione dell’associato. La scelta normativa è, invero, peculiare – e meriterebbe di essere rivista de jure condendo - nella misura in cui la salvaguardia dei valori associativi richiederebbe che la valutazione nel merito della richiesta di riammissione fosse operata a livello nazionale anche nel caso di parere favorevole del Presidente di sezione.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 59/CFA/2022-2023/B
Presidente: Torsello
Relatore: Cestaro
Riferimenti normativi: art. 8, comma 6, lett. o), regolamento AIA;