Giudizio e responsabilità disciplinare – art. 4, comma 1, CGS [previgente, ora art. 6, comma 2, CGS] – non c’è prova contraria – rapporto di immedesimazione organica – ratio – fattispecie

La "responsabilità diretta" ex articolo 4, comma 1, del CGS [codice previgente] - per cui la società sportiva è chiamata a rispondere delle condotte contrarie alle norme poste in essere dai legali rappresentanti della società stessa - si configura sic et sempliciter per aver il dirigente posto in essere la condotta sanzionata, non avendo il legislatore sportivo ammesso la possibilità di esenzione dalla pena mediante la dimostrazione della prova contraria. In siffatta fattispecie si configura un rapporto di "immedesimazione organica" tra rappresentante e rappresentato che mira non solo a garantire una maggiore protezione dei terzi, ma anche a tutelare, più in generale, la correttezza e regolarità delle competizioni sportive. In altri termini e più in generale, non si tratta di un mero inadempimento tra debitore e creditore che viene ad alterare soltanto il sinallagma tra società, atleti e tesserati ma, attraverso la violazione di un parametro di certezza — quale è quello della retribuzione al prestatore d'opera — viene minata alla radice la corretta funzionalità dei campionati. Pertanto non è esente da responsabilità colui che subentrando all’autore materiale nella governance della società non orora tempestivamente il debito contratto dal precedente allenatore responsabilità, stante la commissione di una violazione che si è perfezionata alla scadenza del termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della decisione del C.A. della L.N.D. (C.U. n.4/2018 del 19.07.2018). Compito precipuo di ogni avveduto amministratore, difatti, è quello di informarsi fin dal suo insediamento, se non prima, delle obbligazioni scadute, o in scadenza, per disporre il loro adempimento, nonché di accertarsi di eventuali sanzioni poste a suo carico a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva. Detta operatività deriva automaticamente dall'assunzione della carica e dai connessi poteri che non ammettono cesure nell'amministrazione societaria. Diversamente opinando, basterebbe sostituire le figure apicali di qualsivoglia sodalizio sportivo per sottrarsi alle conseguenze dannose per fatti commessi dai precedenti amministratori, di guisa dal configurare una sorta di "impunità" della stessa persona giuridica per violazioni che rivestono oggettiva lesività a causa del loro deteriore impatto sul buon andamento delle competizioni sportive.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 5/CFA/2019-2020/A

Presidente: Mazzoni

Relatore: Fiordelisi

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS (previgente, ora art. 6, comma 2, CGS)

Articoli

  1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
  2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
  3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
  4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
  5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

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