Mezzi di prova - attendibilità - valutazione di merito
La verifica dell'attendibilità delle fonti di prova ricade nella attività di valutazione e selezione delle risultanze istruttorie affidata al Giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento oa confutare ogni deduzione difensiva (Cass. 1554/2004; 1291272004; 16034/2002). Il convincimento del giudice non può dunque essere sostituito da mere valutazioni di parte, essendogli attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo, nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso,
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 5/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: Trentini
Riferimenti normativi: art. 57 CGS;
Articoli
Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.