GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ – NON POSSONO ESSERE ESTESI AD OGNI RAPPORTO SOCIALE – ESTENSIONE - NECESSITÀ DI UN INTERVENTO NORMATIVO
L’art. 4, comma 1, C.G.S., nella parte in cui consente di sanzionare la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, non può essere esteso ad ogni rapporto sociale. E ciò ancorché, de iure condendo, l’ordinamento sportivo potrebbe, al fine di promuovere al massimo i suoi fini e la funzione sociale dello sport ampiamente intesa, estendere tali principi per i soggetti dell’ordinamento sportivo oltre i rapporti riferibili all’attività sportiva, fino a ricomprendere i rapporti sociali. Con una estensione dell’ambito applicativo dei principi, peraltro, che non può essere rimessa alla singola Federazione, ma deve muovere dall’ambito esofederale e costituire una scelta dell’intero ordinamento sportivo nazionale (CFA, SS.UU., n. 98/2022-2023) (nel caso in esame la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione in quanto i comportamenti erano riferibili, quantomeno in parte, all’attività sportiva).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 5/CFA/2023-2024/B
Presidente: Torsello
Relatore: Torsello
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.