GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ – SCRIMINANTE O ATTENUANTE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ – ART. 7 CGS E ART. 7, COMMA 5, STATUTO FIGC – MODELLI DI PREVENZIONE –– MANCATA ADOZIONE – ATTENUANTE – NON APPLICABILE
Il potere di graduazione della pena – nel nuovo assetto di responsabilità delineato dal Codice di giustizia sportiva del 2019 – presuppone, in ogni caso, l’adozione del cd. modello di prevenzione, come si evince chiaramente dalla lettera dell’art. 7 del Codice, rubricato “Scriminante o attenuante della responsabilità della società” (“Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto”.).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 5/CFA/2023-2024/E
Presidente: Torsello
Relatore: Torsello
Riferimenti normativi: art. 7 CGS; art. 7, comma 5, Statuto FIGC;
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Art. 7 - Scriminante o attenuante della responsabilità della società
- Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.