Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento –- art. 38, comma 8, lett. b), CGS previgente – comunicazione – presso la società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento

È legittima la comunicazione del deferimento disposta presso la società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento allorché l’iscrizione sia anteriore a quella nel quale sia cessato dalla carica di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante società. Difatti, ai sensi dell’art. 38, comma 8 lett. b), CGS previgente le comunicazioni alle persone fisiche andavano effettuate, alternativamente, presso il domicilio eletto ovvero presso “la società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento”.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 60/CFA/2019-2020/A

Presidente: Cirillo

Relatore: Caso

Riferimenti normativi: art. 38, comma 8, lett. b), CGS;

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1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.

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