Corte federale d’appello – reclamo – trasmissione alla controparte – art. 101, comma 1, CGS – onere

È inammissibile il reclamo allorché ai sensi dell’art. 101, comma 2, CGS non risulti trasmesso alla controparte.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 61/CFA/2019-2020/B

Presidente: Sica

Relatore: Sica

Riferimenti normativi: art. 101, comma 1 e 2, CGS;

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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