Arbitri e ufficiali di gara - condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara - art. 35, comma 7, CGS – sanzioni - applicazione delle misure amministrative a carico delle società interessate - doverosità

Gli organi di giustizia sportiva nelle decisioni aventi ad oggetto sanzioni inflitte in ragione di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, sono tenuti a specificare, in applicazione dell’art. 35, comma 7, Codice Giustizia Sportiva, che tali sanzioni debbano essere considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società interessate, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio Federale. Questo in quanto la richiamata previsione stabilisce una misura amministrativa di carattere necessario e accessorio, a carico della società di appartenenza, che non può - neanche motivatamente - essere esclusa dal giudice sportivo che assume la decisione. Dall’anno 2014 la Federazione ha disposto che le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara, nelle sanzioni definitive riportate nel Comunicato Ufficiale 104/A del 17.12.2014, saranno onerate del versamento di una somma, a favore della Federazione, da calcolarsi secondo parametri stabiliti; in particolare è previsto che la somma, destinata alle spese arbitrali, sia calcolata moltiplicando il costo medio di gara per il numero delle partite casalinghe, secondo gli importi indicati nell’allegato A) al Comunicato stesso. Le disposizioni invocate oltre alla responsabilità disciplinare del singolo tesserato prevedono dunque un’ulteriore misura amministrativa a carico della società di appartenenza. Tale misura discende automaticamente dall’inflizione di una misura disciplinare comminata per atti violenti a danno di ufficiali di gara. Tale onere, posto a carico delle società sportive, costituisce in conclusione una misura necessaria e accessoria; necessaria in quanto discende ipso iure dall’inflizione della squalifica del calciatore per condotte violente; accessoria in quanto strettamente dipendente dall’effettiva commissione dell’illecito disciplinare indicato. Si deve dunque escludere che il giudice sportivo, una volta applicata la sanzione disciplinare, possa ritenere di escludere, in base ad un personale apprezzamento delle circostanze di fatto, l’applicazione di tali misure a carico della società interessata.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 61/CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: De Gennaro

Riferimenti normativi: art. 35, comma 7, CGS;

Articoli

1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.

2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.*

3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.*

4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.*

5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.*

5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.*

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

 

* comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica.”

* comma 3 così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.”

* comma 4 così modificato dal C.U .FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.

* comma 5 così modificato dal C.U. FIGC  n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.”

* comma 5bis introdotto con C.U. n. 165/A del 20 aprile 2023

 

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