CORTE FEDERALE D’APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE –– ART. 63 CGS – RIMEDI A CRITICA VINCOLATA – RIMEDI A CARATTERE ECCEZIONALE - ELEMENTI COMUNI – GIUDIZIO RESCINDENTE – GIUDIZIO RESCISSORIO – DISTINZIONE

Sia in caso di revocazione che in caso di revisione, il giudizio ex art. 63 CGS è articolato in due distinte fasi: una “rescindente”, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una “rescissoria” e successiva, di riapertura della valutazione di merito, possibile unicamente qualora il riscontro preliminare sul profilo “rescindente” si sia concluso in senso positivo (per tutte, da ultimo: Corte federale d’appello, Sez. I, dec. n. 0009/CFA/2022-2023; v. anche: n. 85/2021-2022 e SSUU, n. 57/2019-2020). Tale impostazione è confermata dalla circostanza per la quale i giudizi di “revisione/revocazione”, disciplinati dall’art. 63 cit., sono mezzi non “liberi”, ma a critica vincolata, nel senso che non possono rimettere in discussione decisioni ordinariamente irrevocabili, di condanna se per revisione, o inappellabili, se non per ragioni tassative indicate dalla norma (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/CFA/2021-2022). Per questo, la revocazione e la revisione costituiscono un rimedio a carattere “eccezionale” e non un ulteriore grado di giudizio, che l’ordinamento non contempla. (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/CFA/2021-2022). In sostanza, anche nella giustizia sportiva la revocazione è intesa come “extraordinarium auxilium” previsto, in casi tassativi e particolarmente gravi, nei confronti di decisioni non più soggette ai mezzi ordinari di impugnazione. In sede di giudizio di revocazione - analogamente a quanto si verifica nel processo civile e nel processo amministrativo - si distingue un giudizio rescindente, inerente la sussistenza dei motivi di revocazione, e un giudizio rescissorio, relativo al merito della controversia, in base ai nuovi elementi emersi in sede rescindente. Il riscontro positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. Solo se tale riscontro preliminare è positivo e si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene “rescissa” e si passa alla seconda fase, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi di quello precedente. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020 e n. 43/2019-2020). Anche in sede di giudizio di “revisione” vi è – analogamente - una fase diretta alla verifica dell’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento, al fine della rimozione del provvedimento che ha definito lo stesso e rendere possibile una sua diversa conclusione (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020; Sez. I, n. 11/CFA/2021-2022 e n. 9/CFA/2022-2023).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 61/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Correale

Riferimenti normativi: art. 63 CGS;

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

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