Corte federale d’appello – Revocazione e revisione – art. 63 CGS, comma 5 – parte che ha agito davanti l'Autorità giudiziaria – inammissibilità – norma non irragionevole – non menoma il diritto di difesa

La previsione dell’art. 63 del Codice di giustizia sportiva del CONI non appare irragionevole, né risulta idonea a menomare le garanzie di difesa delle parti interessate. L’istituto della revocazione straordinaria, incidendo eccezionalmente sul giudicato, non può avere una portata generalizzata, ma va ricondotto a limiti ragionevoli. In secondo luogo, non è affatto illogica la previsione secondo cui le decisioni della giustizia sportiva non sono più soggette a revisione o revocazione quando sia stata proposta impugnazione al Collegio di garanzia o al giudice statale. In tali eventualità, infatti, la sopravvenienza di nuove prove potrebbe costituire motivo di revocazione della decisione del Collegio di Garanzia o del giudice statale.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 62/CFA/2020-2021/C

Presidente: Torsello

Relatore: Lipari

Riferimenti normativi: art. 63 CGS CONI;

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