Mezzi di prova – testimonianza - art. 60 CGS – disciplina – codice di procedura civile – art. 244 CPC – ammissibilità della prova – principi generali

Ai sensi dell’art. 244 CPC “La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”. L’interpretazione prevalente della disposizione fornita dalla Suprema Corte di cassazione ha portato al consolidarsi di alcuni principi generali in tema di ammissibilità della prova testimoniale. In particolare, in più occasioni la Cassazione ha dichiarato che, non essendo possibile dimostrare un fatto non avvenuto, la relativa prova dovrebbe essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi detto fatto negativo (ex multis: Cass. 20 dicembre 2016, n. 26397, Cass. 13 giugno 2013, n.14854; Cass. 11 gennaio 2007, n. 384; Cass. 15 aprile 2002, n. 5427). In tal senso, la Suprema Corte (Cass. 20 maggio 1993 n. 5744) ha chiarito che «non è possibile fornire la prova di non fatti, poiché non è possibile dare la prova di un non accadimento». La Cassazione ha chiarito che il capitolo di prova deve essere teso a riferire al Giudice un fatto, da cui eventualmente lo stesso possa trarre un proprio giudizio, ma mai una mera valutazione personale del teste. Costante giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, chiarito come la deduzione della prova per testi non possa avvenire in modo generico ed impreciso, ma debba essere fatta mediante l’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti da provare (art.244 CPC), al duplice scopo di consentire, al giudice, la valutazione della concludenza della prova, ed alla controparte la preparazione di adeguata difesa. (Cass. civ. n.1938/1987). Pertanto, non solo non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti e appigli obiettivi (Cass. n. 4111/95; Cass. n. 1173/94) ma la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d’ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima (cfr. Cass. Civ., n. 1294/18). Inoltre secondo la Cassazione (Cass. civ. Sezione II, ord., 29/10/2018, n. 27415), l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per Cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 64/CFA/2021-2022/B

Presidente: Torsello

Relatore: Caso

Riferimenti normativi: art. 60 CGS;

Articoli

1. La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso.
2. Le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell’organo di giustizia.
3. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
4. L'organo giudicante decide sull’esame dei testimoni proposti dalle parti.
5. La testimonianza ha luogo in udienza.
6. Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone.

Salva in pdf