CORTE FEDERALE D’APPELLO - ART. 101, COMMA 3, CGS - SPECIFICITÀ DELLE CENSURE – OMESSA CONTESTAZIONE CAPI DI DECISIONE – EFFETTI – PASSAGGIO IN GIUDICATO
Alla luce del principio del tantum devolutum quantum appellatum desumibile dal disposto dell’art. 101, comma 3, primo periodo, del CGS (secondo cui “3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata […]”), l’omessa contestazione di un capo si decisione determina il passaggio in giudicato della statuizione.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 64/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Vitale
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, primo periodo, CGS;
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Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.