ESPRESSIONE BLASFEMA – PREVISIONE SANZIONATORIA ESPRESSA - ESPRESSIONE VOLGARE E SCURRILE – ASSENZA DI SANZIONE ESPRESSA - IRRILEVANZA

Non è possibile desumere dalle disposizioni federali il principio per cui l’aver il legislatore federale disposto apposito trattamento sanzionatorio per l’utilizzo di espressioni blasfeme (art. 37 CGS) implichi l’assenza di ogni valenza sanzionatoria a carico di quanti utilizzino qualsiasi altra espressione volgare e scurrile (seppur non blasfema) né la comunemente ravvisata scurrilità e volgarità dei contesti in cui si svolgono le competizioni calcistiche costituisce ragione per scriminare condotte che si pongano in linea con siffatto decadimento delle ordinarie regole di educazione e del vivere civile; invero, aderire a tale risoluzione concettuale, implicherebbe la definitiva resa rispetto alla prevaricante e generale maleducazione; il che, specie nel contesto del movimento calcistico dilettantistico giovanile, sarebbe vieppiù inaccettabile in quanto tradirebbe ogni intento educativo correlato allo svolgimento della pratica sportiva.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 64/CFA/2022-2023/D

Presidente: Torsello

Relatore: Vitale

Riferimenti normativi: art. 37 CGS;

Articoli

1. In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:
a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione.

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