Tribunale federale a livello nazionale – fissazione dell’udienza a seguito di atto di deferimento – art. 85, comma 2, CGS - termine non inferiore a quindici giorni liberi – termine a difesa – mancata eccezione del deferito nella prima difesa utile – comporta rinuncia all’eccezione – sanatoria della nullità

L’art. 85, comma 2, CGS prevede il c.d. termine a difesa nel giudizio sportivo innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale; i quindici giorni costituiscono il termine minimo concesso alla parte per predisporre la sua difesa. La violazione del termine comprime il diritto di difesa della parte; quest’ultima può, dunque, eccepirne il mancato rispetto ed ottenere, seppure non espressamente previsto, il rinvio dell’udienza al fine di procedere all’integrazione delle difese. I termini a difesa, infatti, sono previsti nell’interesse della parte e solo questa può dolersi della loro violazione. Per principio generale che si ricava dalle disposizioni del codice di procedura civile in materia di nullità degli atti processuali (artt. 156 e ss. CPC), nel caso in cui la parte a beneficio della quale il termine a difesa è posto – e, dunque, ai fini che qui interessano, il deferito – non eccepisca la sua violazione prontamente e, comunque, nella prima difesa utile, ed invece espleti integralmente la sua attività difensiva, implicitamente rinuncia all’eccezione dando prova che il mancato rispetto del termine non le ha procurato alcun svantaggio. La nullità (anche extraformale) è, così sanata e il giudizio potrà procedere verso la decisione finale.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 65/CFA/2019-2020/A

Presidente: Toscano

Relatore: Di Matteo

Riferimenti normativi: art 85, comma 2, CGS; artt. 156 e ss CPC;

Articoli

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

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