Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere - art. 86, comma 1, CGS - annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale – Società ricorrenti avverso delibera dell’Assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico riguardante modifica al Regolamento Minutaggio Giovani – posizione soggettiva giuridicamente protetta - legittimazione a ricorrere - sussiste
Ai sensi dell’art. 86, comma 1, del CGS vigente è consentito ricorrere agli organi di giustizia sportiva per l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale da parte degli organi della Federazione, della Procura federale, dei tesserati o degli affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto ed immediato dalle deliberazioni, tutte le volte in cui si rivelino contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi del CONI, allo Statuto e alle norme federali. Nel caso di specie, le società ricorrenti, in qualità di società affiliate alla Lega Italiana Calcio Professionistico, assumono la veste di attori a pieno titolo del complesso delle attività compendiate nella organizzazione e nella partecipazione ai campionati sportivi svolti sotto l’egida della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Pertanto, alle stesse società deve riconoscersi una posizione soggettiva giuridicamente protetta, ai fini in esame, non diversa da quella dei soggetti comunque tesserati, espressamente contemplati tra gli organi e i soggetti che, ai sensi dell’art. 86, comma 1, CGS, hanno legittimazione attiva ad adire gli organi di giustizia sportiva per l’annullamento di atti e provvedimenti del tenore della delibera assembleare impugnata, in quanto in grado di incidere su posizioni giuridiche soggettive riconosciute agli stessi in seno all’ordinamento sportivo. Al riguardo va precisato che in disparte deve essere valutata la eventuale sussistenza delle ulteriori condizioni richieste dal quadro normativo di riferimento, che invece attengono al merito del giudizio. Ma certamente ai sensi dell’art. 86, comma 1, CGS non possono ravvisarsi oneri aggiuntivi, comportamenti specifici o adempimenti di sorta in grado di condizionare ulteriormente il tesserato che intenda impugnare la deliberazione dell’organo collegiale citato. E tanto va precisato anche in funzione degli equivoci interpretativi che possono essere alimentati, in proposito, alla luce della formulazione dell’art. 86 CGS citato. Infatti, come è noto, l’art. 86, comma 1, CGS nel fissare le condizioni del ricorso agli organi della giustizia sportiva, delinea una conformazione della legittimazione certamente ampia, nei termini sopra descritti. Non del tutto sovrapponibile, invece, risulta la previsione del comma 2 del medesimo art. 86, ai sensi del quale, come è noto, è consentita l’impugnativa da parte di un componente del Consiglio federale o del Collegio dei revisori dei conti contro le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme federali; ma in tale evenienza si richiede, quale condizione necessaria, che lo stesso ricorrente risulti “assente o dissenziente”. A parte ogni valutazione circa la congruenza di tale previsione rispetto alla posizione di un soggetto – come il componente del Collegio dei revisori dei conti - pur legittimato astrattamente alla luce di alcuni dei tratti posti dalla previsione normativa da ultimo citata, ma che ben difficilmente potrebbe risultare assente o dissenziente rispetto alle deliberazioni assunte da un organo (il Consiglio federale) nel quale non concorre ad esprimere la volontà collegiale, emerge in ogni caso la non perfetta sovrapponibilità di quanto previsto nel comma 2 in esame con quanto invece ammesso, in termini ben più generali, ai sensi del comma 1 sopra citato dell’art. 86. Al di là di ogni riflessione sulla opportunità di un più mirato coordinamento anche attraverso una adeguata riformulazione normativa delle disposizioni in esame, la segnalata differenza di perimetro applicativo e scopo delle stesse consente di reputare non pertinente una sorta di sovrapposizione tra le stesse nella valutazione della sussistenza della legittimazione delle società ricorrenti nel presente procedimento. Legittimazione che, invece, va valutata nei termini ampi ed inclusivi di cui alle previsioni del comma 1 dell’art. 86, senza gli equivoci interpretativi derivanti dalla pretesa di valutarne la sussistenza in forza dei criteri differenti dettati ai sensi del comma 2. Piuttosto, fermo restando che la posizione delle società ricorrenti nel presente procedimento va valutata alla luce dei parametri dettati dal comma 1 dell’art. 86 in esame, il raffronto con quanto stabilito ai sensi del comma 2 del medesimo articolo conforta l’esito sopra illustrato contribuendo a mettere in luce principi generali applicabili al caso di specie. Infatti, se è vero che ai sensi dell’art. 86, comma 2, CGS, nel caso di impugnativa di deliberazioni del Consiglio federale, si richiede (oltre alle altre condizioni indicate) che il ricorrente sia “assente o dissenziente”, ciò non può implicare la necessità che, per l’impugnazione di tutte le delibere adottate da organi collegiali nell’ambito dell’ordinamento sportivo, il ricorrente debba altresì rivestire il ruolo suddetto (e cioè di soggetto “assente o dissenziente”). Basti pensare, infatti che anche il tesserato, ma non componente dell’organo collegiale interessato, può impugnare ai sensi dell’art. 86, comma 1, CGS la delibera che procuri un pregiudizio immediato e diretto; così come è fuorviante pretendere dal partecipante alla seduta, in funzione del riconoscimento della mera legittimazione, un comportamento ulteriore e del tenore specificato dal Tribunale federale nella decisione impugnata. Piuttosto, una valutazione del comportamento tenuto in occasione della seduta collegiale da parte del ricorrente può rilevare a fini differenti ma non per condizionare l’ampia legittimazione attiva al ricorso riconosciuta dall’art. 86, comma 1, CGS.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 65/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: Caputi
Riferimenti normativi: art. 47 e 49 CGS; art. 86, comma 1, CGS;
Articoli
Art. 47 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva
1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall'ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.
Art. 49 - Ricorsi e reclami
1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.
3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo:
a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice.
4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.
6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.
8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.
9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.
10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.
12. II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.
Art. 86 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale
1. Gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali.
2. Un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o un componente del Collegio dei revisori dei conti può proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali.
3. Il ricorso per l’annullamento delle delibere di cui ai commi 1 e 2, deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso. La eventuale pubblicazione della deliberazione sul sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.
4. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.