Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere - art. 86, comma 1, CGS - annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale – Società ricorrenti avverso delibera dell’Assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico riguardante modifica al Regolamento Minutaggio Giovani – interesse al ricorso - pregiudizio diretto e immediato – non sussiste

È carente l’altra condizione dell’azione prevista dall’art. 86, comma 1, del Codice: l’interesse al ricorso, che si sostanzia nella sussistenza di un “pregiudizio diretto e immediato” derivante dalla deliberazione. Tale interesse al ricorso deriverebbe, nella prospettazione dei reclamanti, dalla diminuzione delle risorse economiche spettanti alle società ricorrenti, in base a quanto rappresentato. In realtà, prima di poter apprezzare la reale esistenza di un effettivo ed irreversibile pregiudizio del tenore segnalato, innanzi tutto dovrebbero osservarsi i dati a Campionato concluso; ovvero, allorché siano state giocate tutte le partite di calendario e, a parità di impiego di calciatori appartenenti a categorie giovanili, si registrasse una riduzione delle risorse distribuite. Ma, nel caso di specie tale scenario non sussiste, in quanto il Campionato è ancora in corso e l’entità di utilizzo dei suddetti calciatori potrebbe ancora variare, così contribuendo a diversamente atteggiare ogni concreto raffronto. In altri termini, manca quella lesione concreta ed attuale (anzi, addirittura “immediata”, come si esprime la disposizione in esame) della sfera giuridica del ricorrente, che sostanzia l’interesse a ricorrere. In ogni caso, pur difettando, allo stato, i requisiti di immediatezza della lesione paventata dai reclamanti, per evitare che tale esito possa delinearsi effettivamente allorché saranno definitivi i dati sull’utilizzo dei calciatori di categoria giovanile, potrebbe risultare opportuno che gli organi competenti (in questo caso, l’Assemblea di Lega) valutino l’eventualità di adottare ogni più adeguata soluzione per sterilizzare sul nascere questo pericolo, anche tenuto conto dell’avvenuta modifica dei criteri a campionato già iniziato. Così, a puro titolo esemplificativo, potrebbe valutarsi l’opportunità di applicazione del nuovo regime di distribuzione delle risorse secondo una cadenza temporale, o con altre modalità attuative, meglio in grado di contemperare anche le aspettative delle società che possano aver fatto affidamento su una diversa conformazione dei criteri di distribuzione delle risorse in esame anche per la stagione 2020-2021, così improntando anche la relativa programmazione della suddetta stagione, ove mai l’esito della stessa – in termini di risorse distribuite per il titolo in esame – risulti definitivamente disallineato rispetto alle suddette aspettative.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 65/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: Caputi

Riferimenti normativi: art. 47 e 49 CGS; art. 86, comma 1, CGS;

Articoli

1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall'ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.

1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.
3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo:
a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice.
4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.
6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.
8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.
9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.
10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.
12. II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.

1. Gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali.
2. Un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o un componente del Collegio dei revisori dei conti può proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali.
3. Il ricorso per l’annullamento delle delibere di cui ai commi 1 e 2, deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso. La eventuale pubblicazione della deliberazione sul sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.
4. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

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