Organi collegiali - Lega italiana calcio professionistico – assemblea – ordine del giorno – integrazione - art. 13, comma 4, dello Statuto – termine per la comunicazione – partecipazione attiva della società alla discussione senza sollevare rilievi sul punto specifico – inammissibilità della censura
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, dello Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico, nel caso di integrazione dell’ordine del giorno successivamente alla convocazione già disposta, è necessario che i nuovi argomenti siano resi noti alle società chiamate a partecipare almeno tre giorni prima della data dell’Assemblea con le stesse modalità previste per la convocazione. Tuttavia, la partecipazione delle società ricorrenti alla suddetta Assemblea, senza sollevare in quella sede alcun rilievo di sorta sul punto specifico, assume carattere decisivo per reputare non sussistente la doglianza lamentata. In questo senso, le affermazioni sul punto specifico contenute nella decisione oggetto di reclamo vanno intese non nel senso della sussistenza di oneri ulteriori rispetto all’eventuale voto contrario manifestato nel corso della seduta, ovvero in termini di esigenza di una manifestazione di volontà espressa di successiva impugnazione, ma nel senso che la condotta effettivamente serbata dalle società ricorrenti è incompatibile con il profilo di danno lamentato. Infatti, la previsione dello Statuto richiamata è chiaramente preordinata a garantire la partecipazione informata ad una sessione assembleare, come di consueto in tutte le occasioni e circostanze analoghe, anche estranee allo stretto ambito sportivo; con la conseguenza, allora, che il rispetto di un termine dilatorio tra convocazione e seduta non è mai fine a se stesso, dovendosi considerare funzionale rispetto a quell’esigenza sostanziale, e potrà essere rinunciato tutte le volte in cui le parti reputino comunque di essere in grado di garantire una partecipazione consapevole ed informata alla seduta medesima. Nel caso di specie, tutte le società che in questa sede lamentano il mancato rispetto di quel termine, lungi dal dimostrarsi non in grado di affrontare l’esame e il confronto in sede assembleare, hanno attivamente e costruttivamente partecipato alla dialettica collegiale, prendendo posizione nel merito. Quindi, testimoniando nei fatti di non avere patito alcuna menomazione della possibilità di piena cognizione delle questioni oggetto di esame, senza impedimento alla capacità di assumere una posizione consapevole sul merito delle questioni medesime (al di là della conclusione favorevole o contraria, per l’appunto, nel merito). Né dagli interventi registrati nel verbale, ovvero da quanto comunque trasfuso in atti, risulta che alcuna delle società, che hanno lamentato il danno in esame davanti agli organi di giustizia sportiva, si sia limitata a segnalare in sede assembleare la suddetta violazione delle regole procedimentali sulla instaurazione del confronto collegiale, rifiutandosi di prendere posizione nel merito. Anzi, la dinamica collegiale attesta che ciascuna ha accettato pienamente il contraddittorio, esprimendo ragioni funzionali alla propria posizione e concludendo in senso difforme dal voto della maggioranza dei partecipanti, ma comunque interloquendo nel merito con piena e consapevole padronanza di causa, e comunque senza dare atto specificamente della propria impossibilità di partecipare al merito della discussione in quella seduta a causa del mancato rispetto dei termini di convocazione sopra ricordati. Dal che è agevole desumere che, pur non rispettato il termine dilatorio tra integrazione dell’ordine del giorno e seduta assembleare interessata, non si è registrato quel deficit informativo che la previsione statutaria mira ad evitare, garantendo in tale prospettiva le prerogative dei partecipanti. Con la conseguenza che, ove mai in una evenienza di tali caratteristiche si consentisse di far sì che il mero mancato rispetto di disposizioni volte ad orientare le cadenze della convocazione e della discussione dell’organo collegiale possano essere invocate anche da parte di chi a quelle occasioni abbia partecipato regolarmente e con piena cognizione di causa, ma senza alcuna lesione dell’interesse sostanziale tutelato dalle disposizioni in argomento, a ben vedere si offrirebbe alla parte diversa dalla maggioranza cristallizzata nell’esito della votazione di disporre di una ulteriore chance di sterilizzazione della decisione alla quale abbia pur sempre preso parte, sebbene con posizioni di merito diverse da quelle recepite dalla maggioranza suddetta. Il che risulterebbe un risultato estraneo alla finalità alla quale è informata la disposizione invocata, ed esorbitante rispetto alle prospettive di tutela alle quali la stessa mira a rispondere.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 65/CFA/2020-2021/C
Presidente: Torsello
Relatore: Caputi
Riferimenti normativi: art. 13, comma 4, dello Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico;