Lega italiana calcio professionistico - Regolamento Minutaggio Giovani Stagione 2020/2021 – mutamento di alcuni criteri di distribuzione tra le società di contributi derivanti dalla quota parte spettante in conseguenza dei proventi incassati dalla Lega di serie A come corrispettivo per la commercializzazione dei diritti di trasmissione televisiva – suddivisione delle risorse totali in quote uguali tra i tre gironi in cui è articolato il Campionato di Serie C - rientra nella potestà̀ decisionale
Non è illegittima la delibera dell’Assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico in data 2.10.2020, con la quale è stata approvata una modifica al Regolamento Minutaggio Giovani Stagione 2020/2021. La delibera in esame, in sostanza ha mutato alcuni criteri di distribuzione tra le società sportive di contributi alle stesse derivanti dalla quota parte spettante alle suddette società in conseguenza dei proventi incassati dalla Lega di serie A come corrispettivo per la commercializzazione dei diritti di trasmissione televisiva. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. 9.1.2008, n. 9, una quota pari al 10% delle risorse economiche derivanti da tutti i contratti di cui sopra è destinata “esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e l’utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio”. Ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 22, alla Lega Italiana Calcio Professionistico spetta una quota del 2% (quindi, un quinto del totale delle risorse così segregate). I criteri e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla Federazione italiana giuoco calcio. In attuazione di tali disposizioni, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha adottato il “Regolamento per l’erogazione e rendicontazione certificata fondo mutualità”, proprio per disciplinare i criteri di erogazione. All’art. 7 del menzionato Regolamento si prevede che le somme attribuite alle Leghe siano distribuite alle società associate “secondo le modalità previste dagli accordi interni alle Leghe stesse”. Pertanto, la disciplina di legge sopra richiamata disegna vincoli invalicabili nella individuazione delle finalità cui devono essere destinati gli importi in esame; ferme tali destinazioni, spetta all’autonomia delle singole Leghe la decisione in concreto delle modalità, e conseguentemente anche dei criteri attraverso i quali operare la concreta distribuzione tra le società associate. Nella presente fattispecie, è avvenuto che, con la delibera dell’Assemblea di Lega Italiana Calcio Professionistico in data 2.10.2020, impugnata in primo grado, sia stata adottata una decisione di modifica dei criteri di distribuzione tra le società associate delle risorse economiche sopra richiamate. Precisamente, mentre il precedente criterio prevedeva la distribuzione dell’intera dotazione finanziaria disponibile tra tutte le società esclusivamente in funzione dei minuti giocati da calciatori di categorie giovanili, con le modifiche approvate si è preventivamente deciso di suddividere le risorse totali in quote uguali tra i tre gironi in cui è articolato il Campionato di Serie C; quindi, per ciascun girone, di provvedere alla distribuzione in base al conteggio dei minuti giocati da calciatori di categorie giovanili di cui in precedenza si è detto. Tale criterio, in sostanza, dividendo l’ammontare complessivo delle risorse distribuibili in tre panieri di uguale importo complessivo, può introdurre delle differenze nell’ammontare in concreto erogabile alle diverse società rispetto all’utilizzo del precedente regime (che, come detto, a risorse complessive invariate, prevedeva un unico contesto nel quale operare il conteggio dei minuti giocati). E tali differenze possono rivelarsi di segno positivo o negativo, in base alla variabilità dei singoli contesti. Ma è indubbio che tale scenario rientra nella potestà decisionale dell’organo competente in base alle disposizioni sopra richiamate (l’Assemblea di Lega). Né con le modifiche apportate si è prevista una destinazione delle risorse economiche in esame verso finalità diverse da quelle indicate ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 9/2008. Seppure tale disposizione, come sopra evidenziato, non contempli solo la valorizzazione del settore giovanile, ma anche altri criteri concorrenti, nel caso in esame la delibera di Assemblea di Lega ha stabilito modalità di riparto differenti, pur sempre in base ai dati sull’utilizzo di giocatori di categoria giovanile. Tale decisione, seppure diversamente apprezzabile in punto di merito da ciascuna società associata in base alle rispettive strategie e convenienze, non risulta in questo senso assunta in violazione di legge, come invece richiesto dall’art. 86 CGS. È appena il caso di aggiungere in proposito che nessun rilievo può assumere il raffronto con le opzioni indicate dalla legge delega n. 106 del 2007: è evidente, infatti, che l’esercizio concreto della potestà normativa delegata al Governo ai sensi dell’art. 76 Cost. si è espresso nei termini di una selezione tra le molteplici opzioni consentite dalla legge delega (art. 1, comma 3, lett. l), così circoscrivendo il ventaglio di finalità per le quali i contributi in esame possono essere destinati. Con la conseguenza che eventuali altre possibilità, pur indicate originariamente dalla legge delega, vanno considerate relegate nell’area di irrilevanza a fini della disciplina positiva, proprio per effetto del mancato esercizio della potestà legislativa sul punto specifico. Pertanto, eventuali richiami a obiettivi o finalità presenti nella legge delega, ma non trasfuse nel testo del decreto legislativo adottato – in termini di contenimento del perimetro complessivo fra i più ampi margini consentiti dalla legge delega - neppure possono essere valorizzate a fini interpretativi, risultando fuorviante una tale eventualità.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 65/CFA/2020-2021/D
Presidente: Torsello
Relatore: Caputi
Riferimenti normativi: Regolamento minutaggio giovani stagione 2020/2021;