SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA – FATTI O SITUAZIONI CHE ABBIANO INFLUITO SUL REGOLARE SVOLGIMENTO DI UNA GARA OVVERO NE ABBIANO IMPEDITO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE - RATIO - INTEGRITÀ PSICO-FISICA DEI DIRETTORI DI GARA – TUTELA - NECESSITÀ

Secondo l’art. 10, comma 1, CGS FIGC “La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.” Ai sensi, poi, del successivo comma 5:” Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione.” La disposizione di cui all’art. 5, comma 1, CGS è stata interpretata – sul punto, invero, in modo particolarmente perspicuo – dalla Corte sportiva d’appello nazionale nel senso che la ratio della norma si basa sul peculiare presupposto della responsabilità che il legislatore federale ricollega all’opera di vigilanza e di opportuna cautela che ogni società sportiva è tenuta a porre in essere onde prevenire le condotte illecite commesse dai soggetti coinvolti, a vario titolo, nel sistema sportivo. Tale responsabilità può essere individuata in relazione alle vicende della fattispecie concreta. Infatti, in ragione delle peculiari circostanze, ai giudici sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere al club, sì da consentire una valutazione caso per caso circa la sanzione piú conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In letteratura è condivisa la posizione secondo la quale l’art. 17 C.G.S. [codice previgente n.d.r.] costituisca un prezioso strumento nelle mani degli organi giudicanti affinché le sanzioni ivi previste siano comminate sulla base dei criteri di ragionevolezza, congruità e meritevolezza della sanzione rispetto al fatto commesso. La fattispecie […] individua la direttiva generale della norma: punire «fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione». In linea di principio può affermarsi che la piú grave delle ipotesi disciplinate dall’art. 17, comma 1, si verifica quando le situazioni riferibili alla società abbiano concretamente alterato il regolare svolgimento della gara ovvero siano state tali da impedirne lo svolgimento. Si pensi, per esempio, ad una invasione di campo che impedisca la prosecuzione o lo svolgimento della gara; alle aggressioni fisiche al direttore di gara così gravi da incidere sulla sua serenità di giudizio, alterando il regolare svolgimento della gara (cfr. App. fed., 5 aprile 2004, in Com. uff. 6 aprile 2004, n. 41/C). Secondo la Corte di Giustizia Federale ricorrono tali circostanze quando si è in presenza di un’«oggettiva gravità di un evento che appare radicalmente estraneo al contesto di una gara sportiva necessariamente ispirata da principi di lealtà e correttezza» (Corte giust. fed., in Com. uff. 20 giugno 2013, n. 309/CGF). In questi casi la sanzione può arrivare fino alla perdita della gara. (Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 167/2018-2019).  E’ evidente la necessità, perché la gara possa essere correttamente disputata, di tutelare la piena integrità psico-fisica dei direttori di gara, in assenza della quale deve escludersi in radice la possibilità stessa che possa esservi una competizione ispirata ai principi di regolarità e lealtà e che possa essere assicurato il clima di serenità in campo e fuori che rendono concreta la sussistenza del principio del fair play che costituisce la ragione stessa dell’ordinamento sportivo. L’ordinamento sportivo considera la figura del direttore di gara come qualcosa in più della sola figura di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: è colui che in campo rappresenta il regolamento di gioco, ed è lui che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo. Del resto – secondo il costante orientamento di questa Corte federale d’appello - l’ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 66/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Caso

Riferimenti normativi: art. 10 CGS;

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1. La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano in fluito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.
2. Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione sono di particolare tenuità, può essere inflitta, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono di particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f).
3. La sanzione della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.
4. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.
a) Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono:
b) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
c) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara;
d) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;
e) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione.
6. La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
b) utilizza quali assistenti di parte dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
c) vìola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.
7. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare di calcio a cinque.
8. Non si applica la sanzione della perdita della gara, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società, se l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF, è accertata in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti.
9. Per i fatti che comportano la sanzione della perdita della gara, la recidiva comporta la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.

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