Elezioni e procedimento elettorale - art. 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59 - riduzione del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature- inapplicabilità

Nel procedimento elettorale per il rinnovo delle cariche elettive dei membri del Comitato Regionale non si applica l’art. 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, riguardante la riduzione ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature. Secondo l’art. 12, secondo comma, delle Disposizioni sulla legge in generale “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”. Il successivo art. 14 dispone poi – tra l’altro - che le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Alla luce di tali disposizioni sulla interpretazione, la condizione che consente e giustifica il ricorso all’interpretazione analogica è l’esistenza di una lacuna nell’ordinamento cioè di un vuoto normativo quanto alla regolamentazione giuridica della fattispecie concreta. Orbene, nel caso di specie, non sembra dubitabile che, ai fini dell’applicazione analogica delle disposizioni cui fanno riferimento i reclamanti - da individuarsi più propriamente nell’art. 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59 - il requisito della lacuna dell’ordinamento che giustifica l’analogia non sussiste poiché la disciplina esiste ed è contenuta nelle disposizioni emanate dalla Lega e dalla Federazione. D’altro canto – e in ogni caso – certamente il decreto-legge n. 26/2020 contiene disposizioni che fanno “eccezione a regole generali e ad altre leggi”, emanate, quindi, in via eccezionale, in relazione alla situazione epidemiologica da covid-19, come ben si intuisce anche dal comma 5 dell’art. 1-bis di tale decreto (“In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale..) e dall’art. 1 (“In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale...).

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 67/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

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