Comunicazione degli atti - destinatario non tesserato – art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, CGS – comunicazione all'indirizzo pec della società dell'ultimo tesseramento – principio del contraddittorio – garanzia dell’esercizio della funzione – bilanciamento – rimessione in termini – fattispecie
Qualora il destinatario non risulti tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento e la comunicazione degli atti del procedimento sia avvenuta all'indirizzo pec della società dell'ultimo tesseramento, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), n.2, è necessario trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di salvaguardare il contraddittorio e quella di garantire l’esercizio della funzione (nella fattispecie disciplinare) affidata alla Procura. Infatti, se da un lato, occorre assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, dall’altro, occorre evitare che la società possa impedire detta conoscenza omettendo di trasmettere l’atto al suo ex tesserato, paralizzando in tal modo l’attività della Procura. Il fatto che la società possa essere sanzionata in caso di mancata comunicazione all’interessato non rileva ai fini del perfezionamento della comunicazione in quanto non è ragionevole ritenere che il legislatore sportivo intenda consentire alla società di impedire che la comunicazione vada a buon fine assumendosi l’onere della sanzione (nella specie la Corte – ai sensi dell’art. 50, comma 5, CGS - ha rimesso in termini la Procura Federale che aveva comunicato gli atti all’indirizzo pec della società di ultimo tesseramento del destinatario e la comunicazione non era andata a buon fine indipendentemente da sua negligenza; applicando il principio della scissione soggettiva degli effetti della comunicazione per il mittente e per il destinatario (ex art 149, terzo comma CPC a seguito di C. Cost. 477/2002; decisione Unite n. 73 2019/20) ciò che rileva sotto il profilo della diligenza della Procura è che la comunicazione sia stata trasmessa tempestivamente all’indirizzo pec della società, quindi, la mancata trasmissione dell’atto all’interessato da parte di quest’ultima non è imputabile alla Procura Federale. Al fine di evitare il rischio che la società potesse reiterare la sua condotta omissiva impedendo così la conoscenza dell’atto da parte dell’interessato, ha disposto che sia la stessa Procura a provvedere direttamente alla comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini con qualsiasi strumento di conoscenza legale consentito dall’ordinamento. Tale deroga al principio dell’ordinamento sportivo sancito dall’art. 53, comma 1, CGS, secondo il quale tutte le comunicazioni devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, si rende necessaria nella fattispecie in ragione del fatto che il procedimento di comunicazione seguito ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, del CGS non ha consentito di assicurare la reale conoscenza dell’atto da parte dell’interessato e quindi il perfezionamento della comunicazione nei suoi confronti.)
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 67/CFA/2021-2022
Presidente: Torsello
Relatore: Sclafani
Riferimenti normativi: art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, CGS;
Articoli
Art. 53 - Modalità di comunicazione degli atti
1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Le società, all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione.
3. I tesserati delle società professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il tesserato è tenuto a darne comunicazione alla Federazione.
4. I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.
5. Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:
a) per le persone fisiche:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante;
b) per le società:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa;
2) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante.
6. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 interessati da procedimento disciplinare hanno l'onere di indicare in ogni atto, ai fini del procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata proprio o della società per la quale operano o del proprio difensore, presso il quale intendono ricevere comunicazioni. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità.