TESSERAMENTO – CALCIATORE – UTILIZZAZIONE CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE – SANZIONE – CONTINUAZIONE DELL’ILLECITO – APPLICABILITÀ – UNICITÀ DEL DISEGNO CRIMINOSO – DIMOSTRAZIONE – NECESSITÀ

In caso di partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione, è possibile applicare l’istituto della continuazione nell’illecito, (C.F.A., Sez. I, n. 55/2022-2023; C.F.A., Sez. II, n. 39/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 38/2022-2023; C.F.A., Sez. III, n. 68/2021-2022; C.F.A., Sez. II, n. 114/2018-2019; Coll. gar. Sport, SS.UU., n. 9/2016); peraltro il riconoscimento della continuazione - che è ispirata al principio del favor rei e si risolve nella concessione di un beneficio - richiede sia soddisfatto l’onere della prova circa l’univocità del disegno criminoso, il che implica l’accertamento di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni od omissioni (C.F.A., Sez. I, n. 55/2022-2023; C.F.A., Sez. II, n. 39/2022-2023), e dunque, ancor prima, l’onere della relativa allegazione).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 67/CFA/2022-2023/E

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 81 c.p;

Salva in pdf