TESSERAMENTO – CALCIATORE – UTILIZZAZIONE CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE – SANZIONE – PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ – RESPONSABILE PER TUTTE LE PARTITE DI ILLECITA UTILIZZAZIONE - ALTRI ESPONENTI DELLA SOCIETÀ – IN RELAZIONE AL NUMERO DELLE GARE - SANZIONE NELLA INIBIZIONE DI UN MESE PER CIASCUNA VIOLAZIONE ACCERTATA

In caso di partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione, per i presidenti delle società va considerato che lo status di questi “si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità” (C.F.A., sez. I, n. 7/2022-2023; CFA,, sez. I, n. 63/2021-2022). Il Presidente, pertanto, è responsabile con riguardo a tutte le partite segnate dalla illecita utilizzazione del giocatore deferito, mentre per gli altri esponenti della società occorre considerare il numero delle gare nelle quali la rispettiva condotta illecita è stata perpetrata. Appare congruo stabilire la misura della sanzione nella inibizione di un mese per il presidente per ciascuna violazione accertata. Resta irrilevante la circostanza che l’illecito sia stato commesso in una stagione sportiva ormai decorsa.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 67/CFA/2022-2023/I

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

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