TESSERAMENTO – CALCIATORE – UTILIZZAZIONE CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE – SANZIONE – CALCIATORE - QUALIFICA DI UNA GIORNATA PER CIASCUNA VIOLAZIONE

In caso di partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione, per quanto concerne i calciatori, va escluso che la loro responsabilità sia sostanzialmente assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che non si vede davvero come si possa ritenere quasi inesigibile da parte del giocatore l’obbligo (o l’onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione. Spetta al tesserando verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito (e a fortiori l’esistenza) delle pratiche di tesseramento che lo riguardano (C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 20 e n. 22/2021-2022). Appare congruo stabilire la misura della sanzione della squalifica di una giornata, per il calciatore, per ciascuna violazione accertata. Resta irrilevante la circostanza che l’illecito sia stato commesso in una stagione sportiva ormai decorsa.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 67/CFA/2022-2023/L

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

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