Settore tecnico - operatori sanitari – regolamento settore tecnico – art. 31 - possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista - necessità
Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento del Settore tecnico, “possono essere iscritti nel ruolo di Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n. 741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell’elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della salute” (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l’interessata - pur trovandosi all’atto della contestazione in possesso di un attestato di Operatore BLS-D con idoneità a svolgere le funzioni di Primo Soccorso e Rianimazione cardiopolmonare, con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno - non era abilitata allo svolgimento delle funzioni di fisioterapista o di altro titolo equipollente riconducibile all’area riabilitativo/fisioterapica, né iscritta nel precipuo ruolo degli Operatori sanitari, ai sensi del citato articolo 31 del Regolamento del Settore tecnico.)
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 68/CFA/2021-2022/D
Presidente: Mazzoni
Relatore: Fiordelisi
Riferimenti normativi: art. 23, comma 1, NOIF; art. 31 Regolamento del Settore tecnico;