Processo sportivo in genere – art. 44 CGS - principi generali – carattere di informalità
Ai sensi dell’art. 2, comma 5, secondo periodo, del Codice CONI “I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto”. Disposizione, quest’ultima, correlata, sul piano processuale, al successivo comma 6 che sancisce il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Informalità che non va interpretata come clausola in bianco che tutto consente, ma che, appunto, non deve introdurre oneri di forma eccessivi o comunque non proporzionati agli obiettivi perseguiti dai procedimenti di cui trattasi.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 69/CFA/2020-2021/B
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 44 CGS; art. 2, comma 5, CGS CONI;
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Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.