Corte federale d’appello – notificazione del reclamo alle parti – art. 103, comma 1, primo periodo CGS – Presidente della Corte - accertamento dell’avvenuta notificazione del reclamo alle parti - accertamento preliminare e sommario – non comporta sanatoria di eventuali vizi o assunzione in via monocratica di decisioni definitive - onere di notifica per il reclamante – rimane fermo

La disposizione di cui all’art. 103, comma 1, primo periodo, CGS, pone a carico del Presidente della Corte federale d’appello il dovere di svolgere un preliminare e sommario accertamento sull’attivazione del procedimento notificatorio nei confronti delle parti interessate al fine di verificare, prima facie, se le stesse siano state edotte della pendenza della lite, fermo restando l’onere di notifica per il reclamante previsto, in linea generale, dall’art. 49, comma 4, del Codice (ovvero dall’art. 101 CGS nel caso in esame per richiamo ad opera dell’art. 63 CGS) (Sezioni Unite. decisione n. 27/2019-2020). Pertanto è inammissibile il reclamo depositato senza la prova dell’avvenuta notifica ai ricorrenti in primo grado.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 69/CFA/2021-2022/A

Presidente: Lipari

Relatore: Ronzani

Riferimenti normativi: art. 103, comma 1, primo periodo, CGS;

Articoli

1. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
3. Tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

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