GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - ART. 4, COMMA 1, CGS - PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ – RATIO

In relazione all'art. 4 CGS, al Giudice spetta lo specifico ma esaustivo compito di verificare se le modalità con le quali la persona deferita ha agito abbiano determinato o meno una compromissione dei valori cui il richiamato Ordinamento Sportivo si ispira (cfr. il parere del Collegio di Garanzia n. 5/2017, citato da ultimo da CFA SS.UU. Decisione/0063/CFA-2022-2023). Tale disposizione, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruita e applicata secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 70/2021-2022; Sez. I, n. 16/2022-2023; Sez. I, n. 23/2022-2023) poiché risponde all’esigenza, particolarmente avvertita nell’ordinamento sportivo - in cui assumono peculiare rilievo i profili valoriali della lealtà, della correttezza e della probità da osservare nelle condotte degli associati - che all’enunciazione di principi corrisponda un certo grado di flessibilità della previsione normativa, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 74/2021-2022). Essa è dunque disposizione autosufficiente (operando come norma 'di chiusura' del sistema) che non necessita di alcuna concorrente violazione di altra norma del Codice di Giustizia Sportiva poiché la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità ben può essere autonomamente valutabile. Ed è (anche) per questo che, nonostante la sua atipicità, ricade sul giudice l'obbligo non solo di verificare che la violazione dei suddetti principi rientri nell'ambito dell'attività sportiva (o di rapporti ad essa riconducibili), ma anche di motivare, nell'ampio spettro della norma citata, la specifica declinazione cui ricondurre il fatto (e la condotta dell'agente) al suo esame. (Nella specie il Collegio ha ritenuto violata tale disposizione in relazione al mancato rispetto delle regolamentazioni societarie, che affidavano ad altri soggetti ben individuati e comunicati agli organismi federali, il potere di firma per un'attività rilevante per l'ordinamento federale come quella del rilascio del nulla osta per allenamento di un proprio tesserato presso altra società, così come l'utilizzo di un sistema sostanzialmente fraudolento [copia-incolla o mera imitazione della firma/sigla del presidente a sua insaputa])

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 69/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 4 CGS;

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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