Corte federale d’appello - Art. 49, comma 3, CGS – Presidente federale – legittimazione straordinaria e speciale – non è collegata ad una posizione soggettiva e sua lesione – tutela di un interesse generale della Federazione - si estende a tutti i ricorsi o reclami – anche alla revocazione – art. 102 CGS – opera in ambito diverso

Il Codice di giustizia sportiva contempla una forma di legittimazione straordinaria e speciale in capo al Presidente federale (anche su segnalazione dei Presidenti delle leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato per l’attività giovanile e scolastica) alla proposizione di “ricorso o reclamo”, ai sensi dell’art. 49, comma 3. Per un verso una simile legittimazione non è correlata, a differenza delle ipotesi ordinarie di azione dinanzi agli organi di giustizia sportiva (v. art. 47 e art. 49 co. 1 Codice di giustizia sportiva), alla titolarità di una posizione giuridica soggettiva e alla sua lesione, ma soltanto alla natura dell’organo, che agisce nella qualità di Presidente federale, a tutela quindi di un interesse generale della Federazione (o delle sue articolazioni organizzative cui spetta un potere di segnalazione). Per altro verso tale legittimazione si estende a qualsivoglia ricorso o reclamo contemplato dal Codice di giustizia sportiva, ivi compreso, in assenza di una disposizione di segno diverso, il rimedio revocatorio di cui all’art. 63 che riguarda “tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili”. Diverso è l’ambito di applicazione dell’art. 102 Codice di giustizia sportiva, non solo sotto il profilo soggettivo (non è contemplata l’impugnabilità delle decisioni dei giudici di appello nazionali, sia sportivo che federale), ma anche oggettivo (è ammessa una impugnazione straordinaria davanti alla Corte di Appello federale per inadeguatezza o illegittimità delle decisioni di altri giudici sportivi). Ne deriva che la legittimazione straordinaria attribuita al Presidente Federale è limitata solo nel caso dell’art. 102 Codice di giustizia sportiva avverso talune decisioni di giudici sportivi per ragioni di inadeguatezza ed illegittimità, ma si riespande nei casi di revocazione avverso decisioni inappellabili o divenute irrevocabili (tra cui quelle della Corte sportiva di appello a livello nazionale) per le sole ragioni espressamente contemplate dal comma 1 dell’art. 63 Codice di giustizia sportiva. Né appare dirimente in tale prospettiva la circostanza che il ricorso/reclamo sia stato proposto nell’interesse della Federazione: sebbene la legittimazione straordinaria sia stata attribuita dalle norme del Codice di giustizia sportiva al Presidente Federale, costui non è portatore di un interesse proprio, diverso da quello dell’ordinato svolgimento delle attività federali (nel caso di specie minacciate da una possibile asimmetria rispetto agli obblighi internazionali assunti per effetto dell’affiliazione alla FIFA).

 

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 6/CFA/2019-2020/A

Presidente: Torsello

Relatore: Cardarelli

Riferimenti normativi: art. 49, comma 3, CGS; art. 102 CGS

Articoli

1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.
3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo:
a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice.
4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.
6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.
8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.
9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.
10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.
12. II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.

1. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.
2. Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare.

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