Giudizio e responsabilità disciplinare – Procura federale - potestà di rinuncia – non sussiste- segnalazione al Consiglio federale

Ai sensi dell’art. 49, comma 6, CGS, “la rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei giocatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell’ambito federale”. Al riguardo l’art. 42, comma 1, lettera e), CGS individua tra gli organi del sistema della giustizia sportiva la Procura Federale. Ciò comporta che è inibito all’organo inquirente poter rinunciare al reclamo. Da qui la dichiarazione di inammissibilità della richiesta. La disposizione in esame merita di essere segnalata al Consiglio Federale che sembra rappresentare un unicum nel panorama giustiziale. Infatti, nei processi ispirati al principio dispositivo la facoltà di rinunciare a continuare ad esercitare un diritto in via giudiziaria è sempre consentita. Valga a riguardo quanto dispongono gli artt. 306, 390 e 629 del codice di procedura civile; l’art. 84 del Codice del processo amministrativo; l’art. 44 del processo tributario di cui al d.lgs 546/1992. Ogni regime processuale prevede, e non potrebbe essere diversamente, la facoltà di rinunciare al ricorso, ovvero all’impugnazione, con la conseguente estinzione del giudizio. E ciò anche nei procedimenti retti dal differente principio accusatorio, quale il nostro sistema giudiziario penale dove, sebbene viga il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, l’organo inquirente ha sempre la facoltà di chiedere l’archiviazione ex art. 408 CPP sebbene tale richiesta sia soggetta al controllo del GIP. Analoga disposizione si rinviene nel CGS, ma limitatamente alla fase delle indagini. Il procuratore federale ai sensi dell’art. 122 può chiedere l’archiviazione di un procedimento, ma sotto il controllo indiretto della Procura generale dello sport presso il Coni. Per contro, la negata possibilità ex art. 49, comma 6, CGS, una volta introdotto il giudizio, di esercitare il diritto di rinuncia al ricorso ovvero al reclamo, porta a ritenere che la norma non si armonizzi con il complesso delle regole giustiziali che governano il sistema.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 6/CFA/2021-2022/B

Presidente: Torsello

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 49, comma 6, CGS; art. 42, comma 1, lettera e), CGS

Articoli

1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.

1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.
3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo:
a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice.
4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.
6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.
8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.
9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.
10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.
12. II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.

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