Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – riguarda anche la partecipazione agli allenamenti
L’art. 4 CGS stabilisce che “i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Tale disposizione impone la lealtà, la correttezza e la probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e, quindi, anche con riferimento alla partecipazione agli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società per cui l’atleta è tesserato.
Stagione: 2022-2023
Numero: N. 6/CFA/2022-2023/B
Presidente: Mezzacapo
Relatore: Caponigro
Riferimenti normativi: art. 4 CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.