Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – riguarda anche la partecipazione agli allenamenti

L’art. 4 CGS stabilisce che “i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Tale disposizione impone la lealtà, la correttezza e la probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e, quindi, anche con riferimento alla partecipazione agli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società per cui l’atleta è tesserato.

Stagione: 2022-2023

Numero: N. 6/CFA/2022-2023/B

Presidente: Mezzacapo

Relatore: Caponigro

Riferimenti normativi: art. 4 CGS;

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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