TESSERAMENTO – CALCIATORE – UTILIZZAZIONE CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE – SANZIONE – CALCIATORE - QUALIFICA DI UNA GIORNATA PER CIASCUNA VIOLAZIONE
In caso di partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione, per quanto concerne i calciatori, le Sezioni Unite, nel solco di precedenti pronunce della Giustizia Sportiva, hanno escluso che la sua responsabilità sia sostanzialmente assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che non si vede come si possa ritenere quasi inesigibile da parte del giocatore l’obbligo (o l’onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione, di tal che spetta al tesserando verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito (e a fortiori l’esistenza) delle pratiche di tesseramento che lo riguardano (C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 20 e n. 22/2021-2022). (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023) (Nel caso di specie la Corte federale ha disposto che le sanzioni fossero applicate cumulativamente fra loro, non ricorrendo i presupposti per un apprezzamento equitativamente riduttivo, dal momento che le gare disputate senza tesseramento erano due ed avendo affermato le Sezioni Unite che la mitigazione equitativa possa effettuarsi unicamente per le violazioni ulteriori a cinque.)
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 70/CFA/2022-2023/M
Presidente: Torsello
Relatore: Pittalis