Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta – discrezionalità della Corte federale d’appello - sussistenza di particolari condizioni – giudizio prognostico della Corte – contenuto – procedimenti civili e penali conclusi a favore del richiedente - irrilevanza

Ai sensi dell’art. 42, comma 1, CGS, per la concessione della riabilitazione occorre anche che “ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”. Al riguardo è irrilevante la circostanza che i procedimenti penali e civili riguardanti il richiedente si siano conclusi favorevolmente, in relazione all’autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e l’autonomia degli organi della giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Si tratta di un’autonomia riconosciuta dall’art. 2, comma 1 della l. n. 280/2003, ribadita dall’art. 3, comma 3, CGS e più volte affermata dalla giurisprudenza sportiva (ex multis: Collegio di Garanzia - SS.UU. 13.6.2022 n. 45/2022 e recentemente CFA – Sezioni unite 30 gennaio 2023 n. 63/2022-2023)

Stagione: 2022-2023

Numero: 71/CFA/2022-2023/C

Presidente: Torsello

Relatore: Toscano

Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, lett. c), CGS

Articoli

1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.

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