Processo sportivo in genere – principio di informalità - vizi formali - art. 2, comma 5, secondo periodo, Codice CONI
Secondo il principio di informalità proprio del processo sportivo ed espresso dall’art. 2, del Codice CONI, concernente i principi di tale processo “i vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto”, da ritenersi prevalente là dove non siano in gioco contrapposti e prevalenti interessi, quali il diritto al contraddittorio (sul carattere di informalità dei giudizi sportivi v. anche CFA, Sezione IV, n. 74/2019-2020).
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 73/CFA/2020-2021/C
Presidente: Torsello
Relatore: Palmieri
Riferimenti normativi: art. 2, CGS CONI;