Corte federale d’appello – reclamo incidentale – ammissibilità - art. 342 CPC - applicabilità
Tenuto conto di quanto affermato da questa Corte federale di appello con la decisione della Terza Sezione n. 22/2019, si può considerare applicabile anche nel processo sportivo il ricorso incidentale di cui all’art. 343 CPC stante il richiamo ai “principi e alle norme generali del processo civile” operato dall’art. 31 Codice CONI. Ne discende che, benché contenute in un atto di costituzione non qualificato formalmente come memoria contenente ricorso incidentale, le eccezioni di carenza di interesse, sollevate dalle parti costituite nel giudizio di reclamo, sono da ritenere ritualmente introdotte sulla base delle regole proprie del giudizio civile, siccome contenute nel primo atto difensivo, tempestivamente depositato nei termini previsti dall’art. 103, primo comma del CGS (art. 342 CPC “Modo e termine dell’appello incidentale”: l’appello incidentale si propone a pena di decadenza nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’art. 166 CPC).
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 73/CFA/2020-2021/D
Presidente: Torsello
Relatore: Palmieri
Riferimenti normativi: art. 342 CPC