Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere - art. 86, comma 1, CGS - annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale – intenzione del Legislatore di restringere l’accesso alla tutela

Dalla lettura dell’art. 86 (corrispondente, nei suoi contenuti al previgente art. 43-bis del CGS ed all’art. 31 del Codice Coni), è evidente l’intenzione del Legislatore sportivo federale di restringere l’accesso alla tutela non solo in termini soggettivi e di legittimazione ad impugnare ma anche in termini oggettivi, ammettendo l’impugnazione delle delibere assembleari o del Consiglio federale nei soli casi in cui gli atti impugnati risultino inficiati da vizi di violazioni di legge e per contrasto con fonti ben definite e tassativamente indicate (come detto, per contrarietà alla legge, allo Statuto del Coni ed ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme federali). Anche se l’espressa previsione di impugnabilità dei deliberati federali certamente non consente di considerare quale vero e proprio “atto politico” la delibera del Presidente delegato dal Consiglio federale, tuttavia il Codice di giustizia sportiva ed il Codice Coni indubbiamente limitano il sindacato del Giudice a casi limitati ed eccezionali di manifesta illegittimità, soprattutto là dove si tratti di una delibera modificativa o abrogatrice di norme regolamentari, di carattere generale ed applicabili erga omnes.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 73/CFA/2020-2021/F

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 47 e 49 CGS; art. 86 CGS;

Articoli

1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall'ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.

1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.
3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo:
a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice.
4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.
6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.
8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.
9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.
10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.
12. II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.

1. Gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali.
2. Un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o un componente del Collegio dei revisori dei conti può proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali.
3. Il ricorso per l’annullamento delle delibere di cui ai commi 1 e 2, deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso. La eventuale pubblicazione della deliberazione sul sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.
4. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

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